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Esenzioni
Le Province non possono introdurre nuove esenzioni in aggiunta a quelle previste dalla legge statale
Esenzioni a favore dei soggetti portatori di handicap
Lo stato di portatore di handicap o di invalido, l'affezione di patologia comportante ridotte o impedite capacità motorie permanenti o da patologia/pluriamputazioni comportanti una limitazione grave e permanente della deambulazione, la presenza di disabilità di tipo mentale o psichico, nonchè la situazione di accertata gravità, devono essere comprovate attraverso la presentazione delle relative certificazioni.
Queste certificazioni sono rilasciate dalle Commissioni mediche pubbliche preposte al riconoscmento dell'handicap e dell'invalidità per le varie cause rpeviste.
L'interessato non può produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo dei predetti certificati (art. 49 comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Resta possibile il ricorso alla dichiarazione sostitutiva per comprovare tutti i fatti, gli stati e le qualità personali, come ad esempio la condizione di soggetto fiscalmente a carico, che non rientrano nei limiti stabiliti dal citato art. 49.
ALTRE ESENZIONI
Formalità |
Note |
Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio |
Occorre la presentazione di idonea documentazione che comprovi l'esercizio dell'attività oggetto del beneficio (ad esempio, certificati camerali o dichiarazioni sostitutive di certificazioni) |
Atti relativi a motocicli di qualunque tipo |
Sono definiti motocicli, ricompresi nella categoria più ampia dei motoveicoli, i veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente. Sono esclusi dall'esenzione i motocicli che abbiano superato il trentesimo anno dalla loro costruzione e quelli di particolare interesse storico e collezionistico, nel caso di utilizzazione sulla pubblica strada |
Atti e procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono la somma di € 1.032,91 (valutata in rapproto al valore della controversia) | Risoluzione n. 49/E del 17 aprile 2000 |
Atti relativi a finanziamenti agevolati | Risoluzione n. 49/E del 17 aprile 2000 |
Le operazioni effettuate dalle associazioni di volontariato diverse dalle successioni e dalle donazioni | Risoluzione n. 49/E del 17 aprile 2000 |
Formalità relative ad eredità, donazioni o legato a favore delle associazioni di volontariato | Art. 8 comma 2 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 |
Atti realtivi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi | Risoluzione n. 49/E del 17 aprile 2000 |
Trasferimenti di beni mobili dagli enti locali ad enti strumentali per la gestione dei servizi pubblici | Art. 118 del Decreto Legislativo n. 267/2000 |
Trasferimenti a favore delle ONLUS | L'esenzione dell'imposta deve essere prevista dal regolamento provinciale |