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Esenzioni

Le Province non possono introdurre nuove esenzioni in aggiunta a quelle previste dalla legge statale

 

Esenzioni a favore dei soggetti portatori di handicap

 

Formalità

Note

 

Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli destinati a portatori di handicap ed invalidi

(L'art. 3 della legge del 5 febbraio 1992 n. 104 dà la definizione di persona handicappata)

Viene definita persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Qualora la minorazione, singola o plurima abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
La situazione di gravità determina l'applicazione dell'esenzione

L'esenzione è prevista per:

  • i soggetti di cui sopra, con ridotte o impedite capacità motorie permanente i cui veicoli, anche se prodotti
    in serie, sono stati adattati in funzione delle limitazioni delle loro capacità motorie;
  • i soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di
    accompagnamento, a prescindere dall'adattamento del veicolo;
  • intestazione del veicolo al familiare cui il disabile è fiscalmente a carico;
  • cointestazione del veicolo con un altro soggetto non portatore di handicap

 

I portatori di handicap di tipo sensoriale (i non vedenti e i sordomuti) non rientrano tra coloro che possono beneficare
dell'esenzione in materia

I veicoli oggetto del beneficio sono:

  • motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici;
  • autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autoveicoli per trasporti specifici, di cilindrata 2.000 c.c. per le auto con motore a benzina e 2.800 c.c. per le auto con motore diesel anche se prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti in argomento

L'esenzione è concessa per un solo veicolo, per motivi di uniformità con la legislazione prevista in materia di tasse automobilistiche

 

 

 

Lo stato di portatore di handicap o di invalido, l'affezione di patologia comportante ridotte o impedite capacità motorie permanenti o da patologia/pluriamputazioni comportanti una limitazione grave e permanente della deambulazione, la presenza di disabilità di tipo mentale o psichico, nonchè la situazione di accertata gravità, devono essere comprovate attraverso la presentazione delle relative certificazioni.

 

Queste certificazioni sono rilasciate dalle Commissioni mediche pubbliche preposte al riconoscmento dell'handicap e dell'invalidità per le varie cause rpeviste.
L'interessato non può produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo dei predetti certificati (art. 49 comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

 

Resta possibile il ricorso alla dichiarazione sostitutiva per comprovare tutti i fatti, gli stati e le qualità personali, come ad esempio la condizione di soggetto fiscalmente a carico, che non rientrano nei limiti stabiliti dal citato art. 49.

 

 

 

ALTRE ESENZIONI

 

 

 

Formalità

 

Note

Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio Occorre la presentazione di idonea documentazione che comprovi l'esercizio dell'attività oggetto del beneficio
(ad esempio, certificati camerali o dichiarazioni sostitutive di certificazioni)
Atti relativi a motocicli di qualunque tipo Sono definiti motocicli, ricompresi nella categoria più ampia dei motoveicoli, i veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente.
Sono esclusi dall'esenzione i motocicli che abbiano superato il trentesimo anno dalla loro costruzione e quelli di particolare interesse storico e collezionistico, nel caso di utilizzazione sulla pubblica strada
Atti e procedimenti di competenza del giudice di pace che non eccedono la somma di € 1.032,91 (valutata in rapproto al valore della controversia) Risoluzione n. 49/E del 17 aprile 2000
Atti relativi a finanziamenti agevolati Risoluzione n. 49/E del 17 aprile 2000
Le operazioni effettuate dalle associazioni di volontariato diverse dalle successioni e dalle donazioni Risoluzione n. 49/E del 17 aprile 2000
Formalità relative ad eredità, donazioni o legato a favore delle associazioni di volontariato Art. 8 comma 2 della Legge 11 agosto 1991 n. 266
Atti realtivi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione tra i coniugi Risoluzione n. 49/E del 17 aprile 2000
Trasferimenti di beni mobili dagli enti locali ad enti strumentali per la gestione dei servizi pubblici Art. 118 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Trasferimenti a favore delle ONLUS L'esenzione dell'imposta deve essere prevista dal regolamento provinciale