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Relazione sugli acquisti Consip e Intercenter
L’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 come modificato dal D.L. 168 del 12/07/2004, convertito con modificazioni dalla Legge 191 del 30.07.2004, prevede che le Pubbliche Amministrazioni, in caso di acquisto di beni e servizi, devono ricorrere alle convenzioni Consip, oppure, in alternativa, in caso di acquisti effettuati direttamente, debbano utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi.
Le convenzioni Consip sono contratti stipulati tra la Consip S.p.A. ed imprese che risultano vincitrici di appositi bandi di gara.
Le Pubbliche Amministrazioni possono anche utilizzare procedure telematiche, disciplinate dal D.P.R. n.101/2002: la gara telematica ed il mercato elettronico.
La legge prevede che l’acquisto diretto di beni e servizi per i quali è presente una convezione Consip, senza il ricorso a questa, sia causa di responsabilità amministrativa e di danno erariale, quest’ultimo pari alla differenza tra il prezzo previsto nella convenzione e quello, se superiore, indicato nel contratto d’acquisto.
La normativa attribuisce agli uffici preposti al controllo di gestione le funzioni di “sorveglianza e controllo” e le funzioni di rendicontazione.
Annualmente l'ufficio preposto al controllo di gestione sottopone all’organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dalla legge, tale relazione viene poi pubblicata sul sito internet dell’ente, ai sensi del comma 4 dell'art. 26 della L.488/1999, e inviata al Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi ai sensi del comma 12 art. 11 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n.98 convertito con Legge 15 luglio 2011 n.111, come modificato dal Dl 95/2012 art 1 comma 25.
(Utlimo aggiornamento: 2 luglio 2021)