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Imposta Provinciale di Trascrizione I.P.T.
L'imposta Provinciale di Trascrizione I.P.T. è limposta a cui sono soggette le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione che riguardano i veicoli, da effettuare presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e che ha abolito i precedenti tributi che regolavano la materia, cioè l'imposta erariale di trascrizione (I.E.T.) e l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione (A.P.I.E.T.).
Questo tributo viene applicato sulla base di un'apposita tariffa contenuta nel Decreto Ministeriale 27 novembre 1998 n. 435 (d'ora in poi D.M. 435/98)
La Provincia di Ravenna ha istituito l'imposta con Regolamento n. 53 che disciplina le modalità di riscossione, liquidazione, contabilizzazione e relativi controlli, così come l'applicazione delle sanzioni, e applica l'aumento del 30% sulla tariffa base, per le formalità a partire dal 1 gennaio 2007.
Restano esclusi dall'aumento del 30% i veicoli ecocompatibili (elettrici, ibridi, gas metano e gpl), di cui al Piano provinciale di tutela e risanamento della qualità dell'aria, per i quali l'aumento dell'imposta rimane fissato nella misura del 20%.
A partire dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge n. 148/2011 di conversione del D.L.n. 138/2011, è stata modificata la disciplina relativa alle formalità basate su atti soggetti ad IVA per i quali scompare l'imposta applicata in misura fissa.
Pertanto per questi ultimi è applicata la misura proporzionale già prevista per le formalità derivanti da atti non soggetti ad IVA.
Le formalità di iscrizione riguardano:
- l'iscrizione originaria o prima iscrizione di un veicolo nel P.R.A. dell'ACI (Automobile Club Italia);
- l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
- l'iscrizione dell'ipoteca convenzionale a favore di altri creditori
Le formalità di annotazione riguardano:
- trasferimenti di proprietà del veicolo;
- il rinnovo dell'ipoteca;
- il trasferimento dell'ipoteca in seguito a cessione del credito o in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;
- la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;
- la costituzione in pegno, a favore di un altro creditore, del credito garantito dal veicolo;
- la cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione dell'ipoteca;
- la costituzione di usufrutto
Sono escluse le formalità che non hanno contenuto patrimoniale (come ad esempio):
- denunce di perdita e di rientro in possesso;
- denunce di cessazione della circolazione;
- denunce di variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
- annotazione, variazione o cancellazione della locazione;
- rinnovi di iscrizione;
- acquisto di possesso per le pubbliche amministrazioni e le formalità richieste dalla pubblica amministrazione come confische e sequestri
In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al P.R.A. relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
Sono escluse dall'applicazione dell'imposta le richieste di rettifiche di errore materiale (come ad esempio):
- la modifica del codice fiscale purchè non ingeneri incertezza sull'identità del soggetto beneficiario;
- la rettifica del dato anagrafico erroneamente indicato nel titolo/istanza purchè non ingeneri incertezza sull'identità del soggetto beneficiario;
- la variazione del prezzo
Sono assoggettate all'imposta in misura fissa le formalità di variazione di denominazione e/o ragione sociale.
Chi è il soggetto passivo dell'imposta
E' l'acquirente del veicolo o il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione, trascrizione o annotazione presso il P.R.A.
Quali sono le misure di imposta
L'imposta è applicata sulla base della tariffa deliberata da ogni Provincia per l'anno di competenza.
Modalità di rimborso
Eventuali rimborsi per versamenti effettuati in eccesso o non dovuti dovrà essere fatta richiesta direttamente all’Aci-Pra.
(Ultimo aggiornamento: 7 aprile 2021)