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Accesso Documentale

 

Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti che dimostrino di avere un interesse diretto, concreto ed attuale in merito ai documenti di cui si chiede visione o copia, entro i limiti della tutela del diritto alla riservatezza dei terzi.

 

Istanza

Sono oggetto della richiesta di accesso i documenti amministrativi, materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti, alla stessa data, dall’Amministrazione provinciale.
Limitazioni ed esclusioni dall’accesso sono espressamente previste dalla Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. e dalle Linee Guida in materia di Accesso.

La richiesta va presentata su modello dell’istanza e dovrà essere debitamente compilato e presentato in uno dei seguenti modi:

  • per via telematica, all'indirizzo provra@cert.provincia.ra.it , secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • via fax al numero 0544-258070, con allegato documento documento di identità in corso di validità;
  • posta raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede della Provincia, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 Ravenna;
  • brevi manu: direttamente e personalmente, ovvero su delega, presso l'U.R.P. della Provincia di Ravenna, Ufficio competente a fornire agli utenti le spiegazioni ed informazioni utili.

 

Su apposita modulistica:

 

 

Costi e modalità di pagamento

Gli importi, relativi alle spese di visura e riproduzione copie, e le modalità di pagamento sono contenute nel tariffario costi approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 109/2013 del 15/5/2013:

 

Tariffario aggiornato (41,56 kB - PDF)

 

 

Termini e procedimento

Il termine ordinario di risposta da parte della Provincia è di 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. In casi eccezionali i termini possono essere, motivatamente, definiti in 90 o massimo 180 giorni. I termini vengono automaticamente interrotti o sospesi nei casi indicati dalle Linee Guida in materia di accesso.

La Provincia comunica al richiedente l'accoglimento dell’istanza nei termini sopra indicati, con indicazione della struttura organizzativa competente, del responsabile del procedimento, della sede presso cui rivolgersi e delle modalità di esercizio del diritto di accesso stesso.

La Provincia con decisione motivata può differire o non accogliere la richiesta di accesso secondo le modalità e nei casi normativamente previsti.

 

 

Tutela giurisdizionale

Avverso le decisioni di diniego, differimento o in caso di inerzia dell’Amministrazione è possibile esperire richiesta di riesame al Difensore Civico o presentare ricorso al T.A.R. ai sensi del combinato disposto degli Articoli 31 e 116 del D.Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104 ss.mm.ii..

 

 

(Ultimo aggiornamento: 13 novembre 2018)