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Accesso Civico Semplice

 

Il diritto di accesso civico semplice è normato dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. e disciplina il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Provincia di Ravenna oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

 

Istanza

La richiesta di Accesso Civico Semplice è gratuita e non necessita di motivazione ed è possibile presentarla direttamente on line:

 

oppure e possibile redigerla su apposita modulistica e presentarla secondo le seguenti modalità:

  • invio all'indirizzo PEC provra@cert.provincia.ra.it, secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni
  • via fax al numero 0544-258070, con allegato documento documento di identità in corso di validità
  • posta raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede della Provincia, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 Ravenna
  • brevi manu: direttamente e personalmente, ovvero su delega, presso l'U.R.P. della Provincia di Ravenna, ufficio competente a fornire spiegazioni ed informazioni utili

 

Modulistica

Istanza Accesso Semplice (38,50 kB - MSWORD)
Istanza Accesso Semplice (122,85 kB - PDF)

 

 

Termini e procedimento

L'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, provvede alla pubblicazione del contenuto richiesto sul sito, se non pubblicato, e trasmette al richiedente il collegamento ipertestuale dello stesso.
Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risulta già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, al richiedente viene segnalato, sempre entro il predetto termine, il relativo collegamento ipertestuale.

 

Ritardata o omessa pubblicazione

Nel caso di ritardata o di mancata pubblicazione dell'informazione, del dato o del documento oggetto dell’istanza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Il titolare del potere sostitutivo, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, fa pubblicare sul sito istituzionale della Provincia, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

 

Tutela Giurisdizionale

Avverso la decisione della Provincia di Ravenna o avverso la decisione di riesame del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al T.A.R. ai sensi dell’art. 116 Codice del Processo Amministrativo d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii..

 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Ravenna è il Segretario Generale:

 

(Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2019)