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Il diritto di accesso civico generalizzato disciplina il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Provincia di Ravenna ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
La richiesta di Accesso Civico Semplice è gratuita e non necessita di motivazione ed è possibile presentarla direttamente on line:
oppure e possibile redigerla su apposita modulistica e presentarla secondo le seguenti modalità:
Modulistica
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
L'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, se ritenuta accoglibile, provvede a comunicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, fatta eccezione nel caso in cui vi siano controinteressati, ai quali è concesso un termine di 10 giorni per proporre opposizione.
In tale arco temporale i termini sono sospesi ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
Laddove l'Amministrazione non intendesse accogliere la richiesta, provvederà nei medesimi termini di legge di 30 gg. a fornire adeguata motivazione.
L'Amministrazione può escludere o limitare l’accoglimento della richiesta dando, entro i suddetti termini, opportuna motivazione, se la richiesta attiene ad informazioni/dati/documenti che possono creare un pregiudizio alla tutela degli interessi come di seguito elencati e previsti dall’art. 5-bis, commi 1,2,3, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.:
1) Pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti Interessi pubblici:
2) Pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
3) Segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (Accesso Documentale).
Non sono ammissibili istanze generiche relative ad un complesso di dati non individuato nè istanze meramente esplorative volte a verificare di quali documenti l'Amministrazione dispone.
È escluso che per rispondere alle richieste di accesso, l'Amministrazione sia tenuta a raccogliere informazioni che non siano già in suo possesso ovvero a rielaborare dati.
In caso di limitazioni parziali ai documenti/informazioni richiesti, l'Amministrazione deve consentire l’accesso alle altre parti e/o dati del documento.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta nei termini di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame entro il termine di trenta giorni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, utilizzando il modulo di richiesta di riesame, secondo le medesime modalità sopra indicate.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro il termine di 20 giorni, provvede ad esaminare la richiesta e a decidere in merito alla stessa.
In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, notificando il medesimo anche all'Amministrazione, che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione.
Qualora il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa l'istante e l'Amministrazione se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dalla comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.
Nel caso di diniego a tutela degli interessi privati di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a) (tutela dei dati personali), il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro 10 dalla richiesta.
Dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza viene sospeso fino al ricevimento del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni.
Avverso la decisione della Provincia di Ravenna o avverso la decisione di riesame del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al T.A.R. ai sensi dell’art. 116 Codice del Processo Amministrativo d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i..
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Ravenna è il Segretario Generale:
(Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2019)
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