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Direttiva rumore - D. Lgs. 194/2005

 

Il D.Lgs. 194/05 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" impone alle Province ed ad altri enti una serie di adempimenti in ordine alla mappatura acustica delle infrastrutture legate alla mobilità.

La norma sopraccitata impone di procedere alla rilevazione in sito dei livelli di emissione sonora generati dalle infrastrutture e di predisporre una cartografia degli impatti acustici sulle aree limitrofe. e stabilisce inderogabili termini temporali per la consegna degli elaborati richiesti dalla normativa.

E più precisamente, l'art. 1 "Finalita' e campo di applicazione" del D.Lgs. 194/2005, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per:

  1. l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3
  2. l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonche' ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose
  3. assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti

 

Al fine di dare attuazione a quanto previsto agli artt. 3 e 4 del del D.Lgs. 194/2005 questa Provincia ha provveduto per quanto di competenza alla redazione dei piani d'azione ed all'elaborazione delle mappature acustiche.