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Utilizzazione agronomica effluenti di allevamento ed altri fertilizzanti azotati

Il 1° gennaio 2012 è entrato in vigore il Regolamento Regionale di utilizzazione agronomica n. 1/2011, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1494 del 24/10/2011:

Regolamento Regionale ai sensi dell’articolo 8 della Legge Regionale 6 Marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.”

Le nuove disposizioni si applicano già dal 1° gennaio 2012 sia per le imprese nuove sia per le esistenti e sono relative sia all’utilizzazione agronomica d'effluenti di allevamento e materiali assimilati, sia all’utilizzazione agronomica di altri fertilizzanti azotati.

La precedente normativa in materia di utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici e materiali assimilati (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 96 del 16/01/2007) è stata abrogata.

I criteri in materia d'utilizzazione agronomica e le procedure amministrative riportate del nuovo regolamento hanno inoltre interamente sostituito l’Allegato I, recante “L’utilizzazione agronomica del digestato: procedura di comunicazione e criteri gestionali”, alla D.G.R. 26/7/2010, n. 1198.

Il Regolamento è stato approvato ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale 6/3/2007, n. 4

Con la determinazione del Direttore Generale Ambiente n. 1192 del 04/02/2014 sono state fornite precisazioni sull'applicazione del Regolamento Regionale n. 1/2011 e sono state introdotte ulteriori norme tecniche.

E' stata predisposta dalla Regione Emilia-Romagna una procedura telematica (nel sistema informativo regionale per l'agricoltura) per la compilazione della comunicazione e per la sua trasmissione alla Provincia competente. Le indicazioni relative sono contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 2203 del 15/12/2008.

 

Di seguito la normativa abrogata per eventuali confronti, nonchè gli atti e i provvedimenti emanati in sua attuazione in quanto contengono alcune indicazioni utili e tuttora applicabili.

concernente il Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola;

pubblicata sul BUR n. 52 del 31/03/2008 recante come oggetto “Circolare esplicativa. Attuazione del programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola di cui alla deliberazione assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2007 n.96” (si apre il documento costituito dalla determina, dalla circolare e dagli allegati 1,2,3,4,5);

concernente "Misure di semplificazione per la presentazione della comunicazione sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";

concernente Circolare "Casi e condizioni di semplificazione delle procedure di comunicazione, e integrazioni/chiarimenti in merito all’attuazione della Delibera di Assemblea Legislativa 16 gennaio 2007 n. 96".

 

Atti comunali contenenti disposizioni sull'utilizzo agronomico (vincoli/divieti/distanze/...):

Tali atti sono disponibili nei siti internet delle Amministrazioni comunali (vedi link ).


Cartografia di riferimento:

  • Zone vulnerabili
    La cartografia delle Zone vulnerabili è realizzata in ottemperanza a:
    - Deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Ravenna n.1256 del 3.12.1997;
    - Art. 30 del titolo III delle Norme di Piano di Tutela delle Acque approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.40 del 21.12.2005;
    - Deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Ravenna n.24 del 22.03.2011 di approvazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque.
    La cartografia contiene anche alcune zone di divieto assoluto all’utilizzo agronomico dei liquami zootecnici individuate:
    - dalle aree esondabili;
    - dalle riserve naturali dello stato;
    - dalle riserve naturali regionali.
    Ulteriori zone di divieto all’utilizzo agronomico di liquami e/o letami possono derivare:
    - dai PRG in prossimità dei centri abitati (consultare gli strumenti urbanistici vigenti) e dai Regolamenti di Igiene comunali;
    - dagli Enti Parco (nelle zone di parco di propria competenza);
    - da norme e regolamenti di settore.
    Il "limite pianura collina" già esistente nella cartografia redatta dai Settori Agricoltura e Ambiente nel 1993, può essere utile per le pratiche agronomiche.

 

Aree di rispetto delle captazioni e derivazioni di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse.

 

 

(Ultimo aggiornamento: 14 febbraio 2014)