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Coronavirus: aggiornamenti

26-06-2020

Trasporti, nuova ordinanza regionale

 

Da venerdì 26 giugno 2020 viene rimosso l’obbligo del distanziamento interpersonale di un metro su bus e treni regionali e locali, i posti a sedere torneranno così ad essere disponibili al 100%.
Resta obbligatorio l’uso della mascherina per tutti i passeggeri, l'adeguata igienizzazione delle mani o, in alternativa, l’uso dei guanti e il divieto di usare i mezzi in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria).

Rimangono separate l'entrata e l'uscita dei mezzi, mentre dovrà essere garantito il ricambio dell’aria in modo costante, attraverso gli impianti di condizionamento e mediante l’apertura prolungata delle porte esterne nelle soste, con pulizia a impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo.
Andrà inoltre prevista una pulizia periodica e una disinfezione dei mezzi con particolare riferimento alle superfici toccate più di frequente e ai servizi igienici, come previsto dal protocollo del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.

Oltre alle rivedute misure per il traporto pubblico locale, la nuova ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini riporta le linee guida per gli ippodromi e ad alcune precisazioni sull’uso delle piscine e solarium.

 

 

31/05/2020

La nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Stefano Bonaccini prevede, da domenica 31 maggio, la riapertura dei centri termali e centri benessere sulla base di linee guida regionali che fissano le disposizioni da seguire per garantire la sicurezza di ospiti e operatori.

 

 

21/05/2020

Da lunedì 25 maggio possono riaprire palestre e piscine in tutta la Regione.
Con una nuova ordinanza sono infatti stati approvati i relativi protocolli con regole e requisiti condivisi dal tavolo regionale che ha riunito le associazioni di categoria, i sindacati e i Comuni.

 

La medesima ordinanza ha disposto, inoltre, di anticipare a sabaro 23 maggio l'avvio ufficiale della stagione balneare, inizialmente prevista per lunedì 25.

Gli stabilimenti balneari dovranno seguirei protocolli con le linee guida, mentre i Comuni dovranno prevedere accessi contingentati alle spiagge libere.
La raccomandazione è di evitare il concentramento in alcune porzioni di spiaggia, per facilitare e garantire sicurezza e distanziamento tra le persone.

 

 

 


16/05/2020

Da lunedì 18 maggio potranno riaprire le attività economiche e gli esercizi commerciali inerenti a commercio, ristorazione, turismo, stabilimenti balneari, alberghi, strutture ricettive e ricreative, servizi alla persona.

La Regione Emilia-Romagna ha condiviso, con associazioni di categoria, imprese, sindacati ed enti locali di ogni comparto, dei protocolli di sicurezza del tutto conformi agli indirizzi sui quali Governo e Regioni hanno raggiunto l’accordo.

Contengono linee guida e indicazioni operative che salvaguardino la salute di operatori economici, lavoratrici e lavoratori, clienti e persone, permettendo lo svolgimento in sicurezza delle attività stesse e la prevenzione della diffusione del covid-19.

 

I protocolli regionali suddivisi per area d'interesse:

 

Allegati

DPCM 17 maggio 2020 (1,60 MB - PDF)

 

 

Link

 

06/05/2020

Il Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato una nuova ordinanza che interviene sugli spostamenti possibili attraverso indicazioni in vigore dal 7 maggio.

 

Spostamenti

Viene esteso l'ambito di movimento da provinciale a regionale per i seguenti spostamenti:

  • Raggiungere le seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni o velivoli di proprietà per attività di manutenzione e riparazione, fermo restando il rientro in giornata
  • Muoversi per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o di necessità, come, ad esempio, fare la spesa, e quelle indicate nel Decreto della Presidenza del Consiglio del 26 aprile (articoli 1, lettera a)
  • Svolgere individualmente attività sportiva o motoria all'aperto (come per esempio ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione), sempre rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Inoltre tali spostamenti potranno avvenire anche insieme a persone conviventi.

 

Strutture e circoli sportivi

Viene permessa l'attività sportiva all’interno di strutture e circoli sportivi purché in spazi all’aperto e vengano consentiti il rispetto del distanziamento ed evitato il contatto fisico tra i singoli atleti.
Resta sospeso ogni altro utilizzo delle strutture in questione compreso quello di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti.

Infine, l’accesso agli specchi d’acqua per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche individuali potrà aver luogo esclusivamente in base alle modalità definite dai singoli Comuni.

 

Ordinanza RER 6 maggio 2020 (104,64 kB - PDF)

 

indice/indicare

Domande frequenti sugli spostamenti

 

02/05/2020

Le principali novità contenute nell'Ordinanza regionale n.74 valide da lunedì 4 maggio 2020.

 

Mascherine

In tutta la regione è obbligatorio l’uso della mascherina nei locali aperti al pubblico e nei luoghi all’aperto, laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.

Spesa

Sarà consentito muoversi per fare la spesa anche al di fuori del proprio comune purché restando in ambito provinciale.

Manutenzione a seconde case, camper, attività commerciali

Sarà possibile raggiungere seconde case, camper e roulotte di proprietà per compiere le necessarie attività di manutenzione purché da soli, in ambito della stessa provincia e rientrando in giornata alla propria abituale abitazione.
Con le stesse modalità è concesso anche l’accesso ai locali dell’attività sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per ricevere in magazzino beni e forniture.

Spostamenti

Riaprono i parchi e i giardini pubblici, ma i sindaci potranno disporre la temporanea chiusura di aree in cui non sia possibile garantire il rispetto del divieto di assembramento o delle distanze di sicurezza di un metro.
Confermato il divieto di accesso a spiagge e arenili compresa la battigia sia in concessione che spiaggia libera.
Si potrà andare a correre, passeggiare o in bici purché da soli e in ambito provinciale, rispettando sempre in forma individuale la distanza di 2 metri dalle altre persone.
È inoltre consentita, sempre in forma individuale ed entro la propria Provincia, l’attività motoria e sportiva all'aperto come equitazione, pesca sportiva e caccia di selezione.

Allevamento e addestramento di animali

Sono consentiti l’allevamento o l’addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Cimiteri

Le amministrazioni comunali, stabilendo orari e modalità di accesso, potranno riaprire i cimiteri.

Biblioteche

E’ prevista la riapertura delle biblioteche, sempre nel rispetto delle distanze, per la sola attività di prestito (consegna e restituzione volumi), non sarà quindi consentita la consultazione.

Trasporto pubblico

Tenendo conto dell’accresciuta domanda dei servizi di trasporto pubblico di autobus e treno, le società di trasporto dovranno predisporre adeguate misure per la sicurezza sanitaria, a partire dalla sanificazione e igienizzazione dei locali e dei mezzi di trasporto (almeno una volta al giorno).
Dovranno essere adottate misure organizzative per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale e ogni possibile forma di contatto nella salita e discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle stazioni, delle autostazioni, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa.
Sugli autobus sarà sospesa l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti e incentivata la vendita di biglietti con sistemi telematici e self-service.
I passeggeri potranno salire e scendere sia dalla porta centrale che da quella posteriore, evitando il contatto tra chi sale e chi scende e saranno adottati accorgimenti per la separazione della postazione di guida.

 

 

Ordinanza RER 30 aprile 2020 (122,94 kB - PDF)

 

30/04/2020

Da questa settimana in Emilia-Romagna è possibile spostarsi per fare manutenzione alle imbarcazioni e ai velivoli di proprietà, lo si potrà però fare comunque muovendosi nell’ambito della stessa provincia, individualmente e rientrando in giornata alla propria abituale abitazione.

Inoltre, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal protocollo di sicurezza nei cantieri sottoscritto dal Governo e dalle parti socialiel settore edilizio, sono consentite alle imprese le attività propedeutiche alla riapertura dei cantieri negli stabilimenti balneari, nelle strutture ricettive, negli impianti termali, nei parchi tematici e all’interno dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali.

Con ordinanza del giorno precedente viene consentita l’erogazione di alcune prestazioni programmabili e non urgenti da parte delle strutture del sistema sanitario pubblico e privato, che erano state sospese a causa dell’epidemia.
Approvate anche le Linee guida a cui le Aziende sanitarie dovranno fare riferimento per la riprogrammazione delle agende e delle prenotazioni (sospese e nuove), a partire dai ricoveri programmati e dall’attività ambulatoriale e territoriale, comprese visite ed esami.

 

Ordinanza RER 28 aprile 2020 (106,49 kB - PDF)
Ordinanza RER 27 aprile 2020 (158,88 kB - PDF)

 

27/04/2020

In sintesi le principali misure contenute nell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio che saranno in vigore dal 4 maggio al 17 maggio 2020.

 

Divieto di assembramento

Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.
I Sindaci possono disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di tale divieto.

Spostamenti

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.
In ogni caso è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, in ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Presto disponibile il modulo di autocertificazione aggiornato.
È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.

Salute, quarantena e isolamento

Chi ha sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C deve rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Misure igienico sanitarie

Lavarsi spesso le mani
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
Evitare abbracci e strette di mano
Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro
Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)
Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Mascherine

Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Sono esclusi i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Possono essere usate mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Parchi

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
I Sindaci possono disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di tale divieto e della distanza di sicurezza.
Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.

Attività ludica o ricreativa all’aperto, attività sportiva, attività motoria

Sono vietate le attività ludiche o ricreative all’aperto.
E’ consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Sport: eventi e allenamenti

Rimangono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.
A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

Manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli

Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro (nella tarda serata di ieri, in una nota della presidenza del Consiglio si è fatto fa sapere di aver preso atto della posizione della Cei e si è assicurato che "nei prossimi giorni sarà elaborato un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza").

Cerimonie civili e religiose

Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Luoghi della cultura

Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Palestre, piscine, centri sportivi, centri ricreativi

Restano sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Attività commerciali al dettaglio

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività).
L’elenco delle attività commerciali che possono restare aperte:

  • ipermercati
  • supermercati
  • discount di alimentari
  • minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici,
  • farmacie
  • commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
  • commercio al dettaglio di libri
  • commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
  • commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Ristoranti e bar

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, consentita anche la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

In Emilia Romagna (tranne che nel territorio di Piacenza) l'ordinanza regionale del 24 aprile prevede già dal 27 aprile il ritorno alla vendita di cibo da asporto (take away) da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte di attività artigianali (ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio) ma solo dietro ordinazione on-line o telefonica e quindi in maniera contingentata, per evitare assembramenti fuori e la presenza di non più di un cliente dentro il locale.
Negli esercizi attrezzati, il ritiro potrà avvenire anche dall’auto.
La vendita del cibo da asporto resterà comunque vietata agli esercizi e alle attività che si trovano in aree o spazi pubblici in cui è vietato o interdetto l’accesso.
Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Servizi alla persona

Rimangono sospese le attività di parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori.
Aperti lavanderie e tintorie (industriali e non), servizi di pompe funebri e attività connesse.

Altri servizi

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
In Emilia Romagna (tranne che nel territorio di Piacenza) l'ordinanza regionale del 24 aprile consente da lunedì 27 aprile il via libera all’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura - ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

 

DPCM 26 Aprile 2020 (1,28 MB - PDF)
Ordinanza RER 24 aprile 2020 (109,09 kB - PDF)

 

12/04/2020

Con il Dpcm del 10 aprile 2020 firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Vengono, inoltre, modificato gli elenchi delle attività di commercio al dettaglio (allegato 1 al decreto) e delle attività produttive (allegato 3 al decreto) che possono restare aperti.

Nella medesima direzione si muove l'ordinanza del 11 Aprile 2020 del Presidente presidente della Regione Stefano Bonaccini.

 

DPCM 10 Aprile 2020 (305,50 kB - PDF)
Ordinanza 11 Aprile 2020 (116,16 kB - PDF)

 

10/04/2020

Si avvicina il week end di Pasqua e l’invito, ancora una volta, è quello di rispettare le disposizioni di contenimento del Covid 19. Non è facile per nessuno, ma il rispetto delle regole, a prescindere dalla loro condivisione, è uno degli elementi portanti di una comunità.

Non possiamo pensare che l’emergenza Coronavirus sia già in fase di superamento, anzi siamo nella fase più delicata.
L’attenzione deve continuare a rimanere alta: non allentiamola proprio adesso, altrimenti i sacrifici di tutti noi saranno stati inutili.

Il tessuto economico del nostro territorio è già fortemente in difficoltà e non possiamo rischiare di compromettere, comportandoci imprudentemente, una possibile riapertura delle attività produttive, nei tempi e coi limiti che saranno imposti dalle autorità sanitarie. Non possiamo permettercelo.

Siamo di fronte ad un nemico subdolo ed invisibile che non fa sconti e distinzioni di colore politico o di condizione sociale. Solo con comportamenti responsabili e con la tenacia e costanza che da sempre contraddistingue la comunità ravennate, potremo garantire la salute e il benessere delle nostre famiglie.

 

09/04/2020

La Regione è partita con una prima fornitura di mascherine che sono state distribuite ai Comuni tramite la rete della Protezione civile regionale dei Centri operativi comunali.
I Comuni provvederanno successivamente a renderle disponibili attraverso le modalità che riterranno più opportune ed efficaci in base al loro territorio.

Priorità per il personale sanitario, servizi socioassistenziali (Case riposo anziani e Case famiglie) e professioni sanitari.

 

03/04/2020

Il Dpcm 1 aprile 2020 stabilisce che l'efficacia delle precedenti disposizioni (Dpcm dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020), siano prorogate fino a lunedì 13 aprile 2020.

Nella medesima direzione si muove la nuova ordinanza a congiuntamente firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che proroga fino al prossimo 13 aprile tutte le misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle valide per l’intero territorio nazionale adottate fino ad ora nella nostra regione.
Vengono così confermate le disposizioni che consentono solo l’attività di consegna a domicilio di cibo e pasti preparati, col fermo di quella da asporto, compresi i take-away.
Negli esercizi polifunzionali possono proseguire solo le attività consentite, ad esempio giornali e tabacchi, ma non quelle di bar e ristorazione, così come sono consentite quelle di servizi alla casa (idraulici, elettricisti, etc.) e ai veicoli (gommisti, elettrauto, meccanici, carro attrezzi).
Sospese le attività inerenti alle strutture ricettive e gli alberghi, salvo quelle collegate alla gestione dell’emergenza (ad esempio, pernottamento di medici e infermieri) con attività di ristorazione consentita solo per gli ospiti che vi soggiornano.

Invariate le disposizioni per supermercati, medie e grandi strutture di vendita con aperture, nei prefestivi, consentite solo a farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa e articoli di cartoleria.
Mentre permane la sospensione del servizio di tutte le attività di commercio al dettaglio nei giorni festivi, ad esclusione di farmacie e parafarmacie.
Restano sospesi sempre tutti i mercati, ad esclusione di quelli all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati e solo per la vendita di prodotti alimentari.

 

Dpcm 1 aprile 2020 (112,16 kB - PDF)

 

01/04/2020

Come previsto dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, spetta ai Comuni l'assegnazione, distrubizione e modalità di fruizione dei buoni spesa a sostegno delle famiglie particolarmente in difficoltà.

Consulta le informazioni in base al tuo comune di residenza:

 

 

27/03/2020

È​ disponibile il nuovo modello di autocertificazione aggiornato per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

 

 

Link

 

22/03/2020

Il Presidente Conte ha firmato un nuovo Dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale fino al 3 aprile.

Le novità riguardano principalmente la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle essenziali o che erogano servizi di pubblica utilità, indicate indicate nell'allegato 1.
Le imprese, che per effetto del decreto vedono le attività sospese , potranno completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il 25 marzo 2020.

Le misure contenute in quest’ultimo decreto saranno in vigore in vigore da domani, lunedì 23 marzo, e si sommano a quelle (riferite principalmente alle attività professionali e al commercio al dettaglio) contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo e nell'ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo, la cui validità, inizialmente fissata al 25 marzo, è stata prorogata al 3 aprile.

 

DPCM del 22 marzo 2020 (3,72 MB - PDF)

 

21/03/2020

La nuova ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 adotta sull’intero territorio nazionale le seguenti ulteriori misure:

  • Divieto di accesso pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici
  • Divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona
  • Divieto ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale,comprese le seconde case utilizzate per vacanza

 

 

19/03/2020

Ordinanze comunali valide per tutto il territorio provinciale

Nella direzione di contrastare l'assembramento di persone, da oggi, giovedì 19 marzo, fino al 3 aprile compreso, è in vigore l’ordinanza, adottata da tutti i diciotto sindaci della provincia di Ravenna, che in sintesi determina:

  • Chiusura immediata degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburanti all’interno del territorio della provincia di Ravenna, lungo le strade locali, comunali e provinciali.
    Restano esclusi dalla presente ordinanza gli esercizi posti nelle aree di servizio e rifornimento carburanti situati lungo le autostrade e le strade statali (comprese superstrade)
  • Sospensione immediata su tutto il territorio provinciale di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro a titolo esemplificativo e non esaustivo (new slot, gratta e vinci, 10 e lotto)
  • Chiusura al pubblico dei cimiteri ad eccezione degli operatori di servizio e delle persone che necessitano l’accesso per le esequie
  • Chiusura delle cosiddette “casine dell’acqua” per l’erogazione dell’acqua pubblica

 

I diciotto sindaci della provincia adotteranno in maniera univoca il provvedimento valido quindi per l'intero territorio provinciale, un efficace esempio di coesione istituzionale.

 

 

Ordinanze Regionale del 18 marzo 2020

Con l’obiettivo di ridurre ulteriormente i contatti tra le persone e il conseguente rischio di trasmissione del virus, è stata firmata la nuova Ordinanza Regionale con nuove misure e restrizioni per tutto il territorio regionale.
Nello specifico sono previste:

  • Chiusura al pubblico parchi e giardini pubblici
  • Limitazione all’uso della bicicletta
    E’ consentito esclusivamente “per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche”: quindi ragioni di lavoro, di salute o altre necessità (come ad esempio gli acquisti di generi alimentari o medicine).
  • Limitazione per gli spostamenti a piedi
    Consetita l’attività motoria (passeggiata) esclusivamente per ragioni di salute oppure per l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche con obbligo di prossimità della propria abitazione.
  • Limitazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati nelle aree di servizio e di rifornimento carburante
    L’apertura di tali esercizi è consentita unicamente lungo la rete autostradale e lungo la rete delle strade extraurbane principali (superstrade).

 

Gli effetti della presente ordinanza sono in vigore da oggi, giovedì 19 marzo fino a venerdì 3 aprile 2020.

 

 

 

18/03/2020

In sintesi le principali misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, per contrastare gli effetti dell'emergenza Coronavirus sull'economia, contenute nel Decreto Legge #Curaitalia pubblicato martedì 17 marzo in Gazzetta Ufficiale.

 

Fisco

Sospensione dei versamenti
È sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sospensione dei termini degli adempimenti
È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Crediti d’imposta per botteghe e negozi
Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Crediti d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Ammortizzatori sociali

Nuovo trattamento cassa integrazione ordinario
È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di:
- aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario
- aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà

Nuova cassa integrazione in deroga
Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto.

Indennità professionisti, CoCoCo, lavoratori agricoli e dello spettacolo
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro.

Proroga termine domanda disoccupazione agricola
Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, all’1 giugno 2020.

Proroga domanda NASPI e DISCOLL
I termini di presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e DISCOLL sono ampliati da 68 a 128 giorni.

Fondo prima casa – Fondo Gasparrini
Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l’ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

 

Lavoro e previdenza sociale

Lavoro agile
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.
I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in uno dei centri riabilitativi chiusi dal provvedimento.
Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa.
Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato
A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.
La fruizione di tale congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In alternativa alla prestazione predetta e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.

Permessi retribuiti l. 104/1992
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per i mesi di marzo e aprile 2020.

Premio lavoratori dipendenti
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Sospensione termini versamenti contributi
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato
A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto a fruire di un congedo dal lavoro indennizzato.
L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Proroga termini decadenziali di previdenza e assistenza
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.

 

Imprese: misure straordinarie

Requisizioni
Fino al 31 luglio 2020, la protezione civile potrà autorizzare la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Fondi alle imprese per produrre mascherine
Per la gestione dell’emergenza, e fino al termine dello stato di emergenza, è consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme

Misure di sostegno alle PMI
Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati:

  • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni
  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale

Fondo di garanzia centrale PMI
Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

Supporto alla liquidità delle imprese
In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito.
La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta.

Misure finanziarie di sostegno
Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate

Fondo made in Italy
Il provvedimento istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE.

Misure a sostegno dell’università
Viene istituito per l'anno 2020 un fondo denominato “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” con una dotazione pari a 50 milioni di euro, da dipartire con decreto del MIUR. Inoltre, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020.
È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell’esame di laurea. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Università e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali.

 

Sport

Sospensione versamenti canoni
Il provvedimento consente alle ASD di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Indennità collaboratori sportivi
Il provvedimento prevede un fondo per la copertura delle indennità perdute dai collaboratori sportivi nel periodo di emergenza.

 

Enti locali

Sospensione mutui regioni ed enti locali
Le regioni a statuto ordinario e gli enti locali sospendono il pagamento delle quote capitale in scadenza nell’anno 2020.
Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

Sedute in videoconferenza dei consigli e delle giunte
I consigli e le giunte di comuni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità. Le stesse previsioni valgono anche per le sedute degli organi di governo delle province e delle città metropolitane, nonché dei consigli e delle giunte delle regioni e delle province autonome.

 

Giustizia

Differimento delle udienze e sospensione dei termini
Sono prorogate fino al 15 aprile 2020 le misure già adottate di rinvio delle udienze civili, penali e amministrative, con le relative sospensioni dei termini già adottate precedentemente fino al 22 marzo 2020.

Istituti penitenziari
Il provvedimento intende assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all’interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19.

 

 

 

 

15/03/2020

In coerenza con l'ultimo decreto della presidenza del Consiglio dei ministri, dell'11 marzo scorso, una nuova ordinanza regionale, in vigore da oggi al 25 marzo, definisce ancor più nel dettaglio i provvedimenti introdotti per il contenimento e il contrasto della diffusione del Coronavirus.

 

Supermercati, nel week end consentiti solo spazi per alimentari, farmacie e parafarmacie.
Le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi presenti all’interno dei centri commerciali sono chiusi nelle giornate festive e prefestive, ad esclusione di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari. L’ordinanza precisa che in tali strutture deve essere consentito l’accesso solo agli spazi dedicati alla vendita dei prodotti riferiti alle attività autorizzate. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle giornate festive e prefestive limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell’orario di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

Take-away: consumo e asporto no, sì solo alle consegne a domicilio.
Sospese tutte le attività che prevedono la somministrazione e il consumo sul posto di alimenti e quelle che prevedono l’asporto, compresi i take-away, cioè gli esercizi che preparano pasti da portare via, come ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio. Per tutte queste attività resta consentito solo il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione, per chi organizza l'attività di consegna a domicilio – che sia lo stesso esercente o una piattaforma – del rispetto delle disposizioni igienico sanitarie.

Fermi tutti i mercati eccetto la vendita di prodotti alimentari.
Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, dei posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro.

Alberghi, ristorazione consentita solo per i clienti che soggiornano.
Restano consentite le attività di ristorazione all’interno di strutture ricettive come alberghi, residenze alberghiere, agriturismi e solo per i clienti che vi soggiornano.

Esercizi commerciali polifunzionali: stop bar e ristorazione.
Nel caso di esercizi nei quali vi sia contemporaneamente somministrazione di alimenti e bevande e attività commerciali consentite come rivendita di tabacchi, di giornali o riviste, di beni alimentari, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa. Questo anche negli esercizi polifunzionali.

Sanità privata, sospese attività programmabili e le non urgenze.
Anche nel sistema sanitario privato, così come avviene in quello pubblico, è sospesa qualunque erogazione di prestazioni programmabili e non urgenti.

Chiusi gli stabilimenti balneari.
Sono chiusi al pubblico gli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza. L’accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di cantiere e lavorative in corso, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza, per esempio in vista della stagione estiva.

Idraulici e meccanici auto: attività consentita.
Possono proseguire, invece, le attività necessarie di servizi alla casa (a titolo esemplificativo: idraulici, elettricisti, etc.) e ai veicoli (gommisti, elettrauto, meccanici, carroattrezzi).

Regione, nelle società partecipate riunioni in videoconferenza.
Per quanto riguarda la Regione, gli enti pubblici strumentali da essa vigilati, gli enti privati in controllo pubblico istituiti o partecipati dalla Regione stessa, possono, anche in deroga alle disposizioni che regolano il loro funzionamento, riunire i propri organi collegiali, anche in sede deliberante, con modalità telematiche che assicurino la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentano a tutti i partecipanti la possibilità immediata di visionare gli atti della riunione, intervenire nella discussione, scambiare documenti, esprimere il voto, approvare il verbale.

Pubbliche amministrazioni, bar/ristorazione interna per dipendenti presenti.
E per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, possono disporre l’apertura degli esercizi di bar o ristorazione presenti all’interno per consentire ai dipendenti e agli operatori che svolgono attività indifferibili di poter usufruire del servizio durante i turni di lavoro.

 

Ordinanza RER 14 marzo 2020 (162,65 kB - PDF)

 

14/03/2020

Nel pomeriggio di ieri si è riunito in Prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), coordinato dal Prefetto Enrico Caterino, con la presenza dei diciotto sindaci della provincia di Ravenna, dei rappresentanti dell’Ausl della Romagna, della Protezione civile e delle Forze dell’ordine e di polizia.

Al fine di evitare assembramenti e vanificare l'impegno e lo sforzo nella lotta al contenimento alla diffusione del COVID-19 è stata decisa la chiusura di tutti i parchi pubblici urbani e delle spiagge da sabato 14 marzo fino a revoca del presente provvedimento.

Tutti i diciotto sindaci a loro volta, vista la particolarità del territorio provinciale che va dalle colline al mare, hanno adottato specifiche ordinanze con provvedimenti dedicati ad ogni singolo territorio.
I cittadini sono pertanto tenuti ad informarsi sulle indicazioni che riguardano il proprio comune di appartenenza attraverso i siti internet dei Comuni e delle loro Unioni.

Si ricorda, infine, che attività motorie e sport all’aperto sono da considerarsi consentiti laddove si possano svolgere nella totale solitudine e comunque in luoghi che non presuppongano spostamenti con veicoli a motore.

 

12/03/2020

In sintesi le principali misure di prevenzione previste dal DPCM del 11 marzo 2020:

  • Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.
  • Sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, e esercizi artigianali assimilabili) anche se resta consentita consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
  • Sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
  • Aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie purché venga garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi di trasporto, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

 

Negli allegati del decreto elencate le attività ed i servizi.

Le disposizione del presente decreto hanno effetto a partire da giovedì 12 marzo fino a mercoledì 25 marzo 2020.

 

Spostamenti

Per gli spostamenti, certificati attraverso apposita autocertificazione, rimangono valide le disposizione enunciate nel decreto precedente e riassunte nell'infografica "Le regole per gli spostamenti".
La sanzione prevista per chi non rispetta le indicazioni sugli spostamenti è l'arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro.

 

 

11/0372020

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato una nuova ordinanza che prevede ulteriori restrizioni valide su tutto il territorio regionale a partire da mercoledì 11 marzo fino al 3 aprile 2020.
In sintesi:

  • Chiusura dopo le 18.00, oltre a ristoranti e bar, anche per tutte le attività che prevedono la somministrazione di cibi e bevande ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali a titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere)
  • Dopo tale orario rimane consentito il servizio di consegna a domicilio, con la prescrizione evitare contatti personali al momento della consegna
  • Chiusura totale nel fine settimana per ristoranti, bar e le attività sopra indicate
  • Sospesi tutti i mercati, compresi quelli ordinari infrasettimanali ad eccezione della vendita esclusiva di prodotti alimentari purché venga assicurata la distanza minima tra le persone

 

 

 

10/03/2020

A partire da oggi, martedì 10 marzo, la "zona protetta" è stata estesa a tutto il territorio nazionale.

Questi in sintesi i provvedimenti presenti sul nuovo decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che hanno validità per tutto il paese.

 

Spostamenti limitati

Saranno da evitare su tutto il territorio nazionale gli spostamenti a meno che non siano motivati (autocertificazione) da tre circostanze:

  • comprovate ragioni di lavoro
  • motivi di salute
  • casi di necessità

 

Vietati gli assembramenti - Locali pubblici

Saranno vietati gli assembramenti all’aperto e nei locali aperti al pubblico.

I bar e le attività di ristorazione potranno restare aperti esclusivamente dalle 6.00 alle 18.00. Resta l’obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

 

Scuole e Università

Le attività didattiche saranno sospese in tutta Italia fino al 3 aprile.

 

Allegati

 

Link

Le pagine dedicate al Coronavirus su:

 

 

08/03/2020

Il nuovo Decreto contiene ulteriori prescrizioni di contenimento del contagio sia per le zone rosse (art. 1, valido per tutta la Lombardia e altre 14 province), sia per tutto il territorio nazionale (art.2).
Queste, in sintesi, le novità valide anche per la nostra provincia:

  • Sospese le attività per pub, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, scuole di ballo, discoteche e locali assimilati con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
    Per le attività di ristorazione e bar restano valide le indicazioni del precedente decreto, è cioè consentito lo svolgimento dell'attività con l'obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  • Sospese le aperture dei musei e degli altri luoghi della cultura comprese le biblioteche.
  • Limitazione degli spostamenti da e verso le province di Rimini, Pesaro, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, e tutta la regione Lombardia . Spostamenti consentiti esclusivamente per motivi di lavoro o di salute.

 

Le misure sono valide da oggi, 8 marzo fino a venerdì 3 aprile, ad esclusione della sospensioni delle attività didattiche che sono confermate, per la Provincia di Ravenna, al momento fino al 15 marzo.

 

 

05/03/2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un nuovo DPCM con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus.

 

 

 

Sintesi delle principali misure di prevenzione e contrasto della diffusione del contagio in vigore, contenute nei decreti della presidenza del Consiglio dei ministri firmati il 4 marzo e l’1 marzo

Attività didattiche
Sospensione fino al 15 marzo dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Manifestazioni, eventi, spettacoli e congressi
Sospensione fino al 3 aprile di convegni, congressi, manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Eventi e competizioni sportive
Sospensione fino al 3 aprile di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque CONSENTITO lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

Sport di base
E’ ammessa la pratica dello sport di base e delle attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Strutture sanitarie
E’ vietato fino al 3 aprile agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso. L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.

Musei e altri luoghi di cultura
aperti solo a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone; i visitatori devono poter rispettare la distanza di almeno un metto fra di loro.

Luoghi di culto
L’apertura è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti e da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Bar, pub e ristoranti
Svolgimento delle attività di bar, pub, ristorazione a condizione che il servizio sia effettuato per i soli posti a sedere; i visitatori devono poter rispettare la distanza di almeno un metto fra di loro.

Attività commerciali
Apertura consentita a condizione che vengano adottate misure organizzative tali da consentire l'accesso con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti; i visitatori devono poter rispettare la distanza di almeno un metro fra di loro.

 

Misure di informazione e prevenzione

Per chi ha soggiornato in zone a rischio
Chiunque negli ultimi quattordici giorni abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni della zona rossa, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’Ausl nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta (si possono chiamare il 112 o il numero verde regionale 800 033 033)

Raccomandazioni ad anziani e malati cronici
È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o particolari di evitare di uscire di casa fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 

02/03/2020

Il Sindaco e Presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale ha incontrato i rappresentanti dei soggetti pubblici e privati della provincia di Ravenna gestori di musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici, biblioteche e archivi.

Un positivo spirito di collaborazione e la volontà comune ha portato alla riapertura dei siti culturali a partire da domani, martedì 3 marzo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto approvato ieri dalla presidenza del Consiglio dei ministri.
Il decreto chiede infatti che vengano assicurate modalità di fruizione tali da consentire ai visitatori la possibilità di rispettare la distanza tra di loro di almeno un metro, dovrà quindi essere garantita una capienza limitata all’ingresso.

 

01/03/2020

Il provvedimento è stato assunto sentito il Comitato Tecnico Scientifico (Cts) nazionale, le cui indicazioni seguono l’evolversi della situazione epidemiologica.
Considerate le dimensioni sovranazionali del fenomeno e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, l’obiettivo è quello di garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea.

Il Decreto, adottato sentite le Regioni, contiene norme e misure valide da lunedì 2 a domenica 8 marzo per i soli Comuni delle Zone rosse, altre per tutte le tre le regioni del Nord Italia maggiormente colpite dalla diffusione del virus (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna a cui si aggiungono le province di Pesaro-Urbino e Savona) e altre ancora per l’intero territorio nazionale.

 

Le misure valide per l’Emilia-Romagna

Rispetto alla previgente ordinanza del ministro della Salute d’intesa col presidente della Regione, il decreto contiene conferme e novità, è auto applicativo e non richiederà ulteriori provvedimenti da parte di Regione ed Enti Locali. I punti salienti:

  • Confermata la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose. In questo senso il decreto replica sostanzialmente i contenuti della precedente ordinanza Speranza-Bonaccini.
  • L’apertura dei luoghi di culto trova ora una disciplina più specifica rispetto alla settimana che si conclude, essendo prevista ma condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
  • Rispetto all’ordinanza viene, invece, prevista l’apertura al pubblico dei musei, delle biblioteche e degli archivi, delle aree e dei parchi archeologici, i complessi monumentali (e cioè i luoghi della cultura ricompresi all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). Aperture, però, a condizione che vengano assicurate modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
  • Confermata la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani. Sono esclusi i corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Da rilevare che, rispetto all’ordinanza vigente fino ad oggi, il decreto parla ora di sospensione e non più di chiusura, rendendo così possibile l’accesso alle scuole per il personale Ata.
  • E’ permesso lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
    Le attività commerciali diverse da quelle appena menzionate, possono aprire adottando misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. Tali precisazioni e limitazioni non erano previste nella precedente ordinanza e sono state inserite su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico.
  • Sempre in Emilia-Romagna, sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di tali eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Questa misura replica nella sostanza quella già prevista la settimana scorsa, a cui ora se ne aggiunge un’altra: ai tifosi residenti in nella nostra regione, Lombardia e Veneto e delle province di Pesaro-Urbino e Savona è vietata la trasferta, ovvero la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province.
  • E’ consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.). Anche questa previsione è stata inserita dal decreto rispetto al previgente testo.
  • Vengono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica.
    Sono esclusi i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della Protezione civile. Tali deroghe sono state inserite su richiesta degli Atenei e delle Regioni.
  • Prevista la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere, cosi come la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.
    Vengono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
  • Nello svolgimento di incontri o riunioni vanno privilegiate le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

 

Il Decreto prevede, inoltre, misure valide sull’intero territorio nazionale, quindi, ovviamente, anche in Emilia-Romagna, dove in ogni caso erano già in vigore.

Fra queste, il favorire il più possibile la modalità di lavoro agile e la sospensione dei viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Infine, a beneficio degli studenti universitari ai quali non è consentita la partecipazione alle attività didattiche o curriculari, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria definite nel Decreto, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

 

Il testo integrale del Decreto (191,71 kB - PDF)

 

29/02/2020

Sulla base del parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, è confermata la chiusura dei nidi, dell’attività scolastica e delle Università anche la prossima settimana nelle tre Regioni più colpite: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Fermi restando i divieti per tutte le attività che determinano significativi assembramenti di persone, si sta valutando la possibilità per le attività culturali e di spettacolo di un accesso limitato e disciplinato, tale da salvaguardare le condizioni di sicurezza sanitaria delle persone.

 

25/02/2020

Numero Verde 800 033 033

Chiarimenti applicativi in merito all’ordinanza “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019”.

In linea generale sono da considerarsi sospese le manifestazioni che determinino significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati.

 

Attività non consentite

  • Tutte quelle manifestazioni e iniziative che, comportando l’afflusso di pubblico, esulano dall’ordinaria attività delle comunità locali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale, economica e civica, laddove esulino dall’ordinario esercizio delle attività stesse.
    Esempi: manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo, eventi e manifestazioni promozionali (fiere, mercati straordinari, meeting e convegni, sfilate, ecc.).
  • I corsi professionali che erogano attività di formazione rivolte ad un gruppo classe, mentre i servizi per il lavoro erogati in forma individuale (quali colloqui di orientamento) potranno svolgersi regolarmente.

 

Attività consentite

  • Quelle che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, centri musicali e scuola guida), gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.), e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazione di pubblico (“porte chiuse”) o eccezionali concentrazioni di persone.
  • Tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive, ivi compresi i pubblici esercizi e le mense, ad eccezione di quelle richiamate di pubblico spettacolo e degli eventi e manifestazioni promozionali.
  • Le attività corsistiche aziendali, laddove non comportino significative concentrazioni di persone.
  • Le attività svolte da guide e accompagnatori turistici.
  • In via generale gli ordinari mercati settimanali.
  • Attività di preminente carattere sociale: in via generale, attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e Centri diurni).
  • Le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiose, anche in linea con le disposizioni adottate dalle diocesi della regione.
  • L’apertura, in via generale, dei Centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovani, centri anziani, orti urbani, ecc.) per la parte di ordinaria attività.

 

Per richieste di informazioni e chiarimenti in merito al Coronavirus è stato attivato il Numero verde: 800 033 033

23/02/2020

Per contrastare la diffusione del Coronavirus viene firmata dal Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, un'ordinanza che prevede misure valide per tutta la regione fino a domenica 1 marzo compreso.

 

I contenuti dell’ordinanza

In primo luogo, si prevede la “Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico”.

E' stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza”.

Inoltre, l’Ordinanza prevede la “Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi”.

Sospeso anche “ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero ”.

C’è, inoltre, la “Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso in Emilia-Romagna da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.

Le Direzioni sanitarie ospedaliere “devono predisporre la limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno”.
Anche le RSA per non autosufficienti “dovranno limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti”.
L’Ordinanza “raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali”.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, “deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aeree e via acqua".

Prevista, infine, la “sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario”.

 

Il decalogo per i cittadini

Nell'ordinanza vengono, inoltre, ricordate le misure igieniche che le persone sono chiamate a rispettare:

Infografica "Regole di sicurezza per il coronavirus"
  1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
  2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
  3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
  4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
  5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
  6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
  7. Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate
  8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
  9. Contattare il Numero Verde regionale 800462340 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
  10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga di avere sintomi legati alla presenza del virus si raccomanda di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di rivolgersi al proprio medico di Medicina generale per avere maggiori informazioni o chiamate il numero 1500 del Ministero.
In caso di urgenze, naturalmente, rimane sempre attivo il 118.

Infine, si fa presente alla popolazione che non c’è alcun motivo di affollare i supermercati, le principali catene della grande distribuzione sono in grado di ricevere approvvigionamenti adeguati e costanti.

 

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Divieto di assembramento
Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.
I Sindaci possono disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di tale divieto.
Spostamenti
Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti (si è in attesa di un chiarimento da parte del governo sulla esatta definizione di “congiunti”), purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.
In ogni caso è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, in ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.

Salute, quarantena e isolamento
Chi ha sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) deve rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Misure igienico sanitarie
Lavarsi spesso le mani
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
Evitare abbracci e strette di mano
Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro
Praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)
Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
È fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Mascherine
Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Sono esclusi i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Possono essere usate mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Parchi
L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. I Sindaci possono disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di tale divieto e della distanza di sicurezza.
Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.

Attività ludica o ricreativa all’aperto, attività sportiva, attività motoria
Sono vietate le attività ludiche o ricreative all’aperto.
E’ consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Sport: eventi e allenamenti
Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.
A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

Manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli
Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro (nella tarda serata di ieri, in una nota della presidenza del Consiglio si è fatto fa sapere di aver preso atto della posizione della Cei e si è assicurato che "nei prossimi giorni sarà elaborato un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza").

Cerimonie civili e religiose
Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Luoghi della cultura
Sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Palestre, piscine, centri sportivi, centri ricreativi
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Attività commerciali al dettaglio
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività): ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4), commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione, commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, farmacie, commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale, commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono, commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, commercio al dettaglio di libri, commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Ristoranti e bar
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
In Emilia Romagna (tranne che nel territorio di Piacenza) una ordinanza regionale del 24 aprile prevede già dal 27 aprile il ritorno alla vendita di cibo da asporto (take away) da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte di attività artigianali (ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio) ma solo dietro ordinazione on-line o telefonica e quindi in maniera contingentata, per evitare assembramenti fuori e la presenza di non più di un cliente dentro il locale. Negli esercizi attrezzati, il ritiro potrà avvenire anche dall’auto. L’ordinazione non potrà in alcun modo essere consumata sul posto. La vendita del cibo da asporto resterà comunque vietata agli esercizi e alle attività che si trovano in aree o spazi pubblici in cui è vietato o interdetto l’accesso.
Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Servizi alla persona
Sospese le attività di parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori. Aperti lavanderie e tintorie (industriali e non), servizi di pompe funebri e attività connesse.

Altri servizi
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
In Emilia Romagna (tranne che nel territorio di Piacenza) un'ordinanza regionale del 24 aprile consente da lunedì 27 aprile il via libera all’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura - ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.