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CAMPAGNA CALORE PULITO - Informativa in attuazione al Decreto Legislativo 192/2005
Invariati ancora per tutto il 2006 gli obblighi relativi alle verifiche di rendimento degli impianti termici
Nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005 è stato pubblicato il D. Lgs n° 192/2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. Tale Decreto è entrato in vigore il 8 ottobre 2005, ma non si può considerare completamente attuativo in quanto in ogni suo dispositivo rimanda all’emanazione di Decreti Ministeriali che lo renderanno pienamente esecutivo, lo integreranno e lo modificheranno.
In particolare l’art. 12 “Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici” cita che fino all’entrata in vigore dei Decreti Ministeriali, il contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal D.P.R. 412/93 e successive modificazioni e dalle disposizioni dell’allegato L.
L’allegato L è una norma che detta un regime transitorio fino all’emanazione dei Decreti Ministeriali, è relativa all’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernali ed estivi, e modifica le tempistiche relative alle manutenzioni ed alle verifiche di rendimento dei generatori di calore, come segue:
- per le caldaie stagne installate da meno di 8 anni e per le caldaie a focolare aperto installate in locali non abitati, le verifiche di rendimento verranno effettuate ogni 4 anni, mentre rimane l’obbligo del biennio per le caldaie installate da più di 8 anni, con riferimento agli impianti di potenzialità inferiore ai 35 KW.
- per quanto riguarda le manutenzioni annuali, nel dettato dell’allegato L viene indicata come tempistica il momento della verifica di rendimento, fermo restando le eventuali indicazioni di manutenzione dei produttori e costruttori di generatori di calore.
Il Decreto non ha però abrogato espressamente i dispositivi del D.P.R. 412/93 ed in particolare l’art. 11 di tale D.P.R. che indicava la tempistica delle manutenzioni da effettuare obbligatoriamente.
Inoltre nell’ultimo comma dell’Allegato L il legislatore ha dato la possibilità di mantenere valide e portare a compimento per un biennio, secondo la normativa preesistente, le attività di accertamento e ispezione avviate dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 31, comma 3 della Legge 9 gennaio 1991 n° 10 prima dell’entrata in vigore del Decreto stesso.
Nell’incontro del Tavolo Tecnico Regionale avvenuto in data 16/12/2005, la Regione ha ribadito quanto già espresso in altri incontri con gli Enti Locali (Province e Comuni):
-l’indirizzo regionale sarà quello di portare a compimento il biennio 2005-2006 già avviato dagli Enti locali con riferimento alla Delibera di Giunta Regionale n° 387 del 2002. Nell’arco di questo anno la Regione procederà con una verifica della attuazione di quanto indicato nella Delibera 387/2002 recependo quanto sarà indicato nei Decreti Ministeriali citati nel D.Lgs 192/2005 e da emanarsi entro febbraio 2006.
Questa Provincia in accordo con i Comuni di Ravenna e Faenza ritiene di portare a compimento le verifiche e gli accertamenti relativi al biennio 2005-2006 mantenendo invariati gli obblighi di legge previsti dal DPR 412/93.
Il Dirigente del Settore Ambiente e suolo
(Dott. Stenio Naldi)