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ATTIVITA' VENATORIA

06-09-2006

 

A seguito del decreto legge n. 251/06, la Regione Emilia-Romagna si è vista sospendere la propria legge regionale già approvata in data 10 luglio, in materia di caccia in deroga.

Allo scopo di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole, la Regione stessa si è pertanto premunita di adeguare il proprio dispositivo al Decreto nazionale e al parere obbligatorio dell’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, approvando con deliberazione n.1223 del 4 settembre u.s. la disciplina per il prelievo venatorio dello storno in regime di deroga ai sensi dell’art.9, lett.a) della direttiva 79/409/CEE.



Ai sensi di tale dispositivo è consentito –in via sperimentale- per la stagione venatoria corrente, il prelievo della sola specie storno (Sturnus vulgaris) nelle seguenti modalità:


  • utilizzando i mezzi di cui all’art. 13 comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
  • esclusivamente da appostamento fisso e temporaneo, senza l’uso di richiami vivi;
  • da parte di cacciatori iscritti agli A.T.C. della Regione Emilia-Romagna, ciascuno negli ambiti di iscrizione, o che esercitino la caccia in azienda faunistico venatoria;
  • per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di 20 e 200 capi complessivi per ciascun cacciatore;
  • dal 7 settembre al 15 dicembre 2006, nelle giornate e negli orari consentiti per l’esercizio venatorio, purchè in presenza di frutti pendenti, nel raggio di 100 metri da vigneti, uliveti e frutteti.