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Sospensione dei termini dei procedimenti sanzionatori e del pagamento di sanzioni

23-04-2020

Dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 salvo ulteriori proroghe

 

Per far fronte alle inevitabili difficoltà di effettuazione, sia da parte dei trasgressori che da parte della pubblica amministrazione, sono stati sospesi tutti i termini previsti per il completamento di procedimenti sanzionatori e del pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie.

 

Sospensione dei termini di notificazione, pagamento e ricorsi per illeciti stradali

Per la materia specifica delle notificazioni e dei pagamenti prevista dal codice della strada si applica il periodo generale di sospensione previsto dall'art. 103, c. 1, DL n. 18/2020

Dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 sono sospesi i termini relativi ai seguenti atti e procedimenti sanzionatori amministrativi:

  • Notificazione dei verbali di contestazione delle violazioni amministrative al Codice della strada; la norma si applica anche ai verbali relativi a violazioni accertate prima del 23 febbraio ma non ancora notificati
  • Pagamenti in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, compresi quelli in forma agevolata (riduzione del 30%).
    Nel lasso temporale compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 (DL 18/2020), è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni del CDS con importo scontato del 30% entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione e non entro 5 giorni come previsto dalle norme ordinarie
  • Presentazione di atti, riguardanti lo svolgimento dell'attività difensiva per la proposizione di ricorsi amministrativi (art. 203 CDS) o giurisdizionali (art. 204 bis CDS)
  • Richiesta rateizzazione della somma da pagare (art. 202 bis, c. 5, CDS);

 

Applicazione della sospensione dei termini

La sospensione si applica per tutti i soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) residenti o aventi sede operativa od esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva nell'intero territorio nazionale purché il termine per il compimento dell'atto o dell'attività non sia già spirato alla data del 23 febbraio 2020.

Si applica anche ai termini connessi ai corrispondenti atti dei procedimenti sanzionatori disciplinati dalla legge n. 689/1981; essa riguarda anche il termine presentazione degli scritti difensivi previsto dalla stessa legge n. 689/1981

La sospensione si estende, infine, anche ai termini relativi al ritiro dei plichi raccomandati, contenenti atti da notificare a mezzo posta, giacenti presso l'ufficio postale il cui trascorrere determina la notifica dell'atto (cd. "notifica per compita giacenza"). Per il periodo di sospensione, perciò, il deposito non può produrre l'effetto della notifica dell'atto.