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Green Pass - Certificazione verde COVID-19
In vigore da venerdì 6 agosto
La Certificazione verde COVID-19 (EU digital COVID certificate), comunemente detto Green Pass, nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19.
È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato.
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi
Da venerdì 6 agosto sarà obbligatoria per accedere ai seguenti servizi e attività:
- Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
- Sagre e fiere, convegni e congressi
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi, e le relative attività di ristorazione
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- Concorsi pubblici
La certificazione si può chiedere e ottenere:
- accedendo al proprio fascicolo sanitario elettronico
- con l'app IO
- con l'app Immuni
- collegandosi al sito www.dgc.gov.it con lo Spid o la tessera sanitaria o il documento d’identità
- rivolgendosi al proprio medico di famiglia, al pediatra di libera scelta o in farmacia
Sanzioni
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati, previa esibizione del Green pass, sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente.
Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Link
- Tutte le informazioni sul sito dedicato: www.dgc.gov.it