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AVVISO AL PUBBLICO

26-05-2006

Divieto di dar fuoco alle stoppie nei campi e nei boschi

Visto l'art. 59 del vigente T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza


Ritenuta la necessità di impedire nella imminente stagione estiva la bruciatura delle stoppie per evitare pericoli di incendi e la distruzione dei nidi e dei piccoli nati della selvaggina

SI RAMMENTA

che ai sensi della citata disposizione di legge è vietato dar fuoco nei campi e nei boschi, alle stoppie fuori dal tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e ad una distanza minosre di quella in essi determinata

In mancanza di regolamenti è vietato dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile

Contro i contravventori si procederà a norma di legge

Gli agenti della forza pubblica, gli agenti del corpo di polizia della Provincia, sono nvitati a vigilare sulla perfetta osservanza delle norme richiamate nel presente avviso.