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Autoscuole

Funzioni amministrative

Le funzioni espletate dalla Provincia di Ravenna:

  • SCIA Segnalazione Certificata Inizio dell’Attività di autoscuola e procedure amministrative conseguenti
  • Controllo del permanere dei requisiti per l’esercizio dell’attività
  • Vigilanza amministrativa
  • Presa atto modifiche societarie, inserimento o distoglimento personale insegnante, trasferimento della sede
  • Tenuta e aggiornamento della banca dati
  • Aggiornamento parco veicolare
  • Esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di teoria e di istruttore di guida

 

Formazione iniziale

Gli aspiranti insegnanti ed istruttori di autoscuola dovranno frequentare, ai sensi rispettivamente degli artt. 2 e 7 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, un corso di formazione iniziale propedeutico all'esame per il conseguimento delle sopra citate abilitazioni, presso un soggetto autorizzato o accreditato dalla regione territorialmente competente. Al termine del corso verrà loro rilasciato un attestato di frequenza che dovranno presentare in allegato all'istanza di ammissione all'esame per il conferimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida.

 

Formazione periodica

Gli insegnanti e gli istruttori abilitati ai sensi del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e quelli già abilitati ai sensi della previgente normativa dovranno frequentare un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, pubblicato in G.U. il 10 marzo 2011.

I soggetti accreditati non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti e/o istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero che ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.

La frequenza del corso di formazione periodica sarà annotata sull'attestato di abilitazione all'esercizio della professione di insegnante e/o di di istruttore, che dovrà essere esibito presso questa Provincia per il visto di competenza

 

Rilascio certificati di idoneità psicofisica per rinnovo patenti

La Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 1452 del 2/10/2017 ha individuato i requisti necessari al funzionamento degli ambulatori medici per il rilascio di certificati di idoneità psicofisica alla guida annessi ad attività non sanitaria, quali autoscuole e similari.

 

 

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(Ultimo aggiornamento: 3 settembre 2019)