Statistica, Studi e Ricerche

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Normativa

D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322

L'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale.

 

Art.2

Fanno parte del Sistema statistico nazionale:

a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;

c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;

d) gli uffici di statistica delle province;

e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati (1) e delle unità sanitarie locali (2);

f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4 (3);

h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (4) (5).

 

Art.6

Compiti degli uffici di statistica

1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:

a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;

b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti del programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica (10);

c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

d)contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il Sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessarie alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.

4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'Istat, sentito il comitato di cui all'art. 17, può richiedere la comunicazione al Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.

5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.

6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'Istat e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta.

 

 

 

I principi fondamentali della statistica ufficiale sono stati adottati dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite con la Decisione C47 del 15 aprile 1992 e successivamente, con un nuovo preambolo, dalla Commissione statistica dell’Onu nella sessione plenaria dell’11-14 aprile 1994.

Le statistiche ufficiali costituiscono un elemento indispensabile nel sistema informativo di una società democratica. Sono poste al servizio delle istituzioni, degli operatori economici e del pubblico ai quali forniscono dati sulla situazione economica, demografica, sociale e ambientale. A questo fine, le statistiche ufficiali che risultano di utilità generale debbono essere elaborate e rese disponibili, in modo imparziale, dalle istituzioni della statistica ufficiale affinché sia soddisfatto il diritto dei cittadini all’informazione pubblica.

Regolamento europeo 233/2009

Art.1

Il regolamento definisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

Art. 2

I principi statistici che disciplinano lo sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee sono:

l'indipendenza professionale, l’imparzialità, l'obiettività, l’affidabilità, il segreto statistico, favorevole rapporto costi-benefici

Regolamento europeo 233/2009 (112,58 kB - PDF)
 

Programma Statistico Nazionale

Il Programma statistico nazionale (Psn), secondo quanto indicato dall'art. 13 del decreto legislativo 322/1989 e successive integrazioni stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi. Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), nel corso degli anni, ha ampliato il riferimento originario della norma a nuove tipologie di lavori, introducendo in un primo momento le elaborazioni e gli studi progettuali e, successivamente, i sistemi informativi statistici. Alla fine del 2008 il Comstat ha riclassificato i lavori presenti nel Psn articolandoli in "statistiche da indagine", "statistiche da fonti amministrative organizzate", "statistiche derivate (o rielaborazioni)","studio progettuale", "sistema informativo statistico".
I contenuti del Psn sono definiti dal Comstat che predispone delle Linee guida per l'intero triennio. Il Comitato ha tra l'altro stabilito che la presenza di un lavoro nel Psn deve rivestire interesse per l'intera collettività nazionale o per sue componenti significative.
Il Comstat, nelle nuove linee di indirizzo, ha precisato che i progetti che si riferiscono a specifici contesti possono essere inseriti nel Psn se se ne prevede l'estendibilità a livello nazionale o comunque a livello interregionale; inoltre, ha sottolineato la necessità di accorpare lavori simili con l'obiettivo di valorizzare la valenza nazionale del documento.
La programmazione è a triennio fisso e viene aggiornata annualmente. Il prossimo Psn avrà validità per il triennio 2011-2013.
Il Psn, predisposto dall'Istat con la collaborazione dei Circoli di qualità, è sottoposto ai pareri della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica e della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali (di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281), sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Cipe. Gli aggiornamenti annuali sono predisposti e approvati con la medesima procedura.

 

Psn 2011-2013. Aggiornamento 2013

 

La disciplina dell'obbligo statistico e le indagini sanzionabili

Similmente a quanto avviene nei principali paesi europei, l’obbligo di fornire dati statistici è sancito nell’ordinamento italiano nell’art. 7 del d.lgs n. 322/89 ed è variamente graduato. Per le rilevazioni previste nel Programma statistico nazionale (Psn), l’obbligo riguarda tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici, che sono perciò tenuti a fornire tutti i dati che vengono loro richiesti. Al medesimo obbligo sono sottoposti i soggetti privati per le rilevazioni, previste sempre nel Psn, espressamente indicate in una delibera del Consiglio dei ministri, emanata con decreto del Presidente della Repubblica.

Per particolari rilevazioni, anch’esse comprese nel Psn, ma contenute in un apposito elenco, l’inosservanza dell’obbligo di fornire i dati richiesti, cui la legge equipara la fornitura scientemente errata o incompleta, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all’art. 11 dello stesso d.lgs n. 322/89. La legge finanziaria per il 2008 (l. 244/2007), infatti, all’art.3, comma 74, ha modificato il comma 1 dell’art. 7 del 322: il nuovo comma indica che sia annualmente definita su proposta del Presidente dell’Istat, sentito il Comstat, con delibera del Consiglio dei ministri, la tipologia dei dati la cui mancata fornitura configura violazione dell’obbligo ivi sancito. I proventi delle sanzioni amministrative confluiscono in apposito capitolo di bilancio dell’Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dallo stesso Psn. L'elenco delle rilevazioni rientranti nel psn 2011-2013 che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati per il 2011 è contenuto nel seguente DPR, mentre l'elenco per le quali è prevista la sanzione per la mancata fornitura dei dati per il 2011 è contunuto in questo DPR.

 

Il segreto statistico

In Italia il segreto statistico è regolamentato dall'art.9 del DL n.322 del 6 settembre 1989:

Art.9 - Disposizioni per la tutela del segreto statistico

1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi, se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art.17, chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4.[...]

Il terzo comma dell'art.10 del DL n.281 del 30 luglio 1999 Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica (previsto dalla Legge 675/1996, detta erroneamente Legge sulla privacy), specifica inoltre che

I dati personali trattati per scopi statistici e di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.

 

Per maggiori approfondimenti si richiama il sito del Sistan:

Principali fonti comunitarie sui principi e sui criteri della statistica ufficiale

Disciplina generale del Sistema statistico nazionale

Organizzazione e funzionamento del Sistema statistico nazionale

Disciplina della circolazione dei dati statistici