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Censimento delle autovetture di servizio al 31/12/2016
Pubblicati i dati richiesti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014 (art. 4)
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014, pubblicato in G.U. n.287 del 11 dicembre 2014 (Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone) ha abrogato il precedente Decreto del 3 agosto 2011 ed i relativi adempimenti, ed ha introdotto nuove modalità di rilevamento dei dati relativi alle autovetture di servizio, con l'obiettivo di realizzare un censimento permanente.
In attuazione dell'articolo 4 del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 2014 si pubblica, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione.
I dati riportati nella tabella che segue evidenziano quindi:
- il numero complessivo di autovetture utilizzate;
- il titolo di possesso delle vetture stesse (comodato, leasing, noleggio con e senza conducente, proprietà);
- le modalità di utilizzo, distinguendo tra autovetture con autista, sia ad uso esclusivo, sia non esclusivo, ed autovetture a disposizione di uffici e servizi senza autista.
Escluse dal censimento sono le autovetture adibite ad usi particolari, definiti dallo stesso D.P.C.M. che all’articolo 1 comma 2 individua i servizi rispetto ai quali le disposizioni non trovano applicazione.
In base ad un accordo siglato in Conferenza Unificata il 17 dicembre 2015 per quanto riguarda le Regioni e gli Enti locali sono escluse le autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile, di polizia locale, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, per i servizi di trasporto scolastico e per quelli svolti nell’area tecnico-operativa o di vigilanza.
Il D.P.C.M. 25 settembre 2014 ha, inoltre, disciplinato gli obblighi di riduzione del numero delle autovetture di servizio - non dedicate allo svolgimento di attività di servizio di carattere operativo -
Per quanto riguarda le Regioni e gli Enti locali, in base all'Accordo siglato il 17 dicembre 2015 si prevede che entro il 31 dicembre 2016 sia operata una riduzione delle autovetture di servizio con autista, per il trasporto di persone, in misura pari al 25% rispetto alle autovetture disponibili alla data dell’accordo. La riduzione non dovrà comportare l’adozione di limiti numerici comunque inferiori a quelli previsti per le amministrazioni centrali dall’articolo 2, comma 1, del D.P.C.M., in relazione alle unità di personale in servizio presso ciascuna amministrazione.