Elezioni Provinciali

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Per cosa si vota

 

Per cosa si vota

Il procedimento elettorale è avviato per l'elezione del Presidente della Provincia di Ravenna e del Consiglio provinciale.

 

Il Presidente della Provincia

Il Presidente è eletto con voto diretto, libero e segreto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia.
Dura in carica 4 anni e decade in caso di cessazione dalla carica di Sindaco.

Sono eleggibili a Presidente della Provincia i Sindaci dei Comuni della Provincia, senza vincoli di scadenza del relativo mandato, ai sensi del Decreto Legge n. 162/2019 “Milleproroghe”, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8 all’art. 17-bis, comma 1, recante “Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale” ha stabilito che “Il termine di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.”.

L’elezione avviene sulla base di presentazione di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto, con voto ponderato legato alla fascia demografica dei Comuni (*).

E' eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti su base ponderata (*).
A parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

 

(*) il voto è ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della Legge 56/2014

 

 

Il Consiglio provinciale

Il Consiglio provinciale è composto, per il nostro territorio (*), dal Presidente della Provincia e da 12 componenti e dura in carica 2 anni.
La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale;

È eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia secondo il criterio ponderale legato alla fascia demografica dei Comuni (**), sulla base di liste che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto.
Sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci dei Comuni della provincia e i Consiglieri comunali in carica ai sensi dell'art. 1, commi 79 e 80 Legge n. 56/2014 come modificato dalla L. 114/2014.

 

(*) nelle Province con popolazione residente da 300.000 a 700.000 abitanti, secondo ultimo censimento ufficiale della popolazione del 9 ottobre 2011.

(**) il voto è ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della Legge 56/2014.