Tel. 0544 258001-2 | urp@mail.provincia.ra.it
Modulistica
Presentazione Candidature e Liste
Sarà possibile presentare Candidature e Liste nei seguenti giorni:
- Sabato 27 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 20.00
- Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Per supporto in merito alla presentazione di Liste e Candidature rivolgersi a:
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Servizio Segreteria
e-mail: segreteria_generale@mail.provincia.ra.it- Rossana Morelli - Tel. 0544 258113
- Simona Mari - Tel. 0544 258065
- Anita Tampieri - Tel. 0544 258104
- Massimo Mazzeo - Tel. 0544 258115
Presentazione Candidatura alla carica di Presidente della Provincia di Ravenna
La candidatura alla carica di Presidente necessita della sottoscrizione di almeno 44 elettori pari al 15% degli aventi diritto al voto.
Deve essere presentata utilizzando la seguente modulistica:
Presentazione delle Liste alla carica di Consigliere della Provincia di Ravenna
La candidatura alla carica di Consigliere comporta la presentazione di una lista composta da un numero minimo di 6 candidati ad un numero massimo di 12 candidati e necessita della sottoscrizione di almeno 15 elettori pari del 5% degli aventi diritto al voto.
Deve essere presentata utilizzando la seguente modulistica:
Liste e Candidature presentate fuori termine verranno ricusate.
Si riporta il paragrafo 7) della Circolare ministeriale n. 32/2021 recante “Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale”:
“7) Esame delle candidature
In sede di esame e di ammissione delle liste e delle candidature a presidente, l’Ufficio elettorale deve svolgere, in estrema sintesi, le seguenti operazioni:
- verificare che le liste dei candidati (per le elezioni dei consigli metropolitani o provinciali) e le singole candidature (per le elezioni del presidente della provincia) siano state presentate nei termini di legge;
- verificare che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- verificare che i candidati a consigliere metropolitano o provinciale siano effettivamente sindaci o consiglieri comunali in carica o che, per le elezioni dei consigli provinciali e del presidente della provincia, i candidati, anche in base ad attestazioni prodotte dal segretario della provincia, siano effettivamente presidente di provincia o consiglieri provinciali uscenti, nei sensi e nei limiti innanzi illustrati;
- verificare che i candidati a presidente della provincia siano sindaci di un comune della provincia;
- verificare che siano state prodotte nel numero minimo prescritto e siano regolarmente autenticate le sottoscrizioni delle liste o delle candidature a presidente della provincia da parte di elettori della rispettiva consultazione;
- verificare che i contrassegni delle liste per le elezioni dei consigli metropolitani o provinciali non siano confondibili con altri presentati in precedenza, o con simboli/diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e - qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale - che ne sia stato autorizzato l’uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell’art. 14 della legge n. 53/90.
Il contrassegno che non rispetta le anzidette prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell’Ufficio elettorale, pena la definitiva ricusazione della lista.
Le candidature di persone che non sono eleggibili per la relativa consultazione devono essere ricusate dall’Ufficio.
La lista o la candidatura deve essere ricusata anche se presentata oltre i termini o se difetta del numero minimo di sottoscrizioni debitamente autenticate o, per le liste, se difetta il numero minimo di candidati ammessi con accettazione della candidatura debitamente autenticata. Per le elezioni del consiglio provinciale, in caso di liste che superano il numero massimo di candidati presentabili, l’Ufficio riduce le liste al numero consentito, ricusando le ultime candidature in base all’ordine di presentazione della lista stessa.
Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione o per più candidature a presidente, è considerata valida la sottoscrizione autenticata prima.”
(Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2021)