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Rinnovo autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., parte V, della D.G.R. n. 2236/2009 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 1498/2011
“Si ricorda che, come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.1498/2011, le Ditte che hanno aderito all’autorizzazione generale (ex DPR 25/07/1991) per le emissioni in atmosfera prima dell’entrata in vigore della delibera regionale n.2236/2009 - che ha definito le prescrizioni per le specifiche categorie di attività- comprese le pulitintolavanderie - sono tenute, qualora ricadano nelle suddette categorie, a presentare rinnovo della domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale ai sensi della DGR.2236/2009 e s.m.i. entro il 31/12/2013. Qualora non ricadano nelle suddette categorie, o non sussistano le condizioni, sono tenute a presentare domanda di rinnovo ordinaria che, a seguito dell’entrata in vigore del DPR 59/2013 dovrà confluire all’interno dell’Autorizzazione Unica Ambientale.
In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo nei termini previsti (31/12/2013) lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.”
Si ricorda inoltre che, la scadenza del 31/12/2013, rimane invariata anche per il rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti anteriori al 2006 e che sono stati autorizzati in data anteriore al 1° gennaio 2000.