Ambiente

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Diritto d'accesso agli atti ed informazioni ambientali

ATTENZIONE: Ai sensi e per gli effetti della Legge n° 56/2014 e della Legge Regionale n°13/2015, le competenze di tematiche ambientali non sono più in carico alla Provincia di Ravenna, pertanto le informazioni contenute in queste pagine potrebbero essere incomplete o non aggiornate.

 

 

 

DIRITTO DI ACCESSO

(Per un approfondimento si veda il testo del Decreto Legislativo n. 195/2005)

In che cosa consiste?
Prendere visione e/o estrarre copia:

  1. Documentazione amministrativa (artt. 22 -25 della legge n. 241 del 1990 e regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi);
  2. Informazione ambientale (D.lgs. n.195 del 2005 sul diritto di accesso all'informazione ambientale);

Cosa s'intende per ?

  1. Documentazione amministrativa: "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale";
  2. Informazione ambientale: "qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; b) fattori ambientali quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente individuati nel numero a); c) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali ed ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e fattori dell'ambiente di cui ai numeri a) e b), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; d)le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; e)le analisi costi - benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al n.c); f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti b) e c)";

Chi ha diritto di accedere?

  1. Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
  2. Chiunque ne faccia richiesta senza che debba dichiarare il proprio interesse.

Sono scaricabili i modelli di richiesta di accesso agli atti nei due casi:

  1. Moduli di accesso alla documentazione amministrativa

La richiesta, come il rilascio della copia, può essere in carta semplice o in bollo a scelta del richiedente.
Per la presa visione e il ritiro della copia è opportuno prendere appuntamento all'ufficio competente per materia.

Come si tutela la Privacy?
Ai sensi del D.P.R. n.184/2006, ove la P.A. rilevi una possibile lesione della riservatezza in seguito a una richiesta di accesso, è tenuta a comunicare l'avvenuta richiesta di accesso agli eventuali contro interessati (tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza).
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la P.A. decide comunque in merito alla richiesta.

Quanto costa?
La semplice visione del documento è gratuita.
L'estrazione di copie è subordinata al pagamento dei costi di riproduzione.

 

(ultimo aggiornamento: 6 aprile 2012)