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Bonifica di siti contaminati

 

ATTENZIONE: Ai sensi e per gli effetti della Legge n° 56/2014 e della Legge Regionale n°13/2015, le competenze di tematiche ambientali non sono più in carico alla Provincia di Ravenna, pertanto le informazioni contenute in queste pagine potrebbero essere incomplete o non aggiornate.

 

Con il termine “sito potenzialmente contaminato” ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane pregresse o in corso, è stata rinvenuta un'alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) tale da rappresentare un potenziale rischio per la salute umana.

La normativa in materia di bonifica di siti inquinati, introdotta con l’ art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (“Decreto Ronchi”) e attuata dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, è stata profondamente modificata dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” (che ha abrogato l’ art. 17 del “Ronchi”) e che, alla Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari (con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”).

 

Competenze

Nel Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. il legislatore ha inteso affidare la competenza alle Regioni, che sono state infatti esplicitamente individuate quali autorità competenti per la gestione amministrativa/operativa delle procedure di bonifica dei siti contaminati.

La Regione Emilia Romagna, a sua volta, ha ri-definito le competenze (con l’art. 5 della LR n. 5/06 e ss.mm.ii.) sulla base di uno “spartiacque” temporale, il 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.):

  • le procedure già avviate alla data 29 aprile 2006 (pertanto avviate secondo i criteri e le modalità di cui al D.M. n. 471/99 e ss.mm.ii.), rimangono di competenza dei Comuni. Per queste procedure la Provincia è parte del procedimento in qualità di Ente competente, partecipa alle Conferenze di Servizi indette e certifica la conformità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati al Progetto approvato;
  • le procedure avviate successivamente alla data del 29 aprile 2006 sono di competenza della Provincia.

 

Disciplina speciale di riferimento per i punti vendita carburanti (D.M. n. 31/2015)

Con il Decreto del 12 febbraio 2015, n. 31 del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono stati individuati specifici criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti.

Il regime speciale disciplinato dal suddetto decreto si applica anche:

a) alle istruttorie avviate ma non concluse alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

b) alla dismissione di punti vendita di carburanti;

c) ai punti vendita carburanti con area di sedime inferiore a 1.000 metri quadrati.

 


In evidenza

 

04-09-2015

Approvate le Linee guida relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e la modulistica

La Regione Emilia Romagna, nel rispetto delle competenze assegnatele all’ art. 196 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al fine di uniformare sul territorio regionale la gestione delle diverse fasi procedimentali e fornire - al tempo stesso - supporto ai soggetti proponenti interessati, ha approvato la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 luglio 2015, n. 1017 (“Approvazione della “Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati) pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale Emilia-Romagna n. 199 del 4 agosto 2015.

Al seguente link della Regione Emilia-Romagna gli approfondimenti e gli aggiornamenti in materia:

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/rifiuti/temi/siti-contaminati-linee-guida/linee-guida-relative-ai-procedimenti-di-bonifica-dei-siti-contaminati-e-modulistica

 

 

Normativa di riferimento

  • Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 e ss.mm.ii. - Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica il contenimento dei costi dell'elettricità, il rilancio e lo sviluppo delle imprese - cd. “Competitività".
    (Convertito in legge da Legge 11 agosto 2014, n. 116 - in particolare art. 13 “Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare”).
  • Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 e ss.mm.ii. - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e l'emergenza del dissesto idrogeologico - cd. “Sblocca Italia”.
    (Convertito in legge da Legge 11 novembre 2014, n. 164 - in particolare art. 34 “Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica”).

 

 

(Ultimo aggiornamento: 04 settembre 2015)