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L'obbligo della pubblicazione degli oneri informativi, previsto dall'art. 34, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo 33/2013, vale esclusivamente per le ammistrazioni dello Stato e non per gli Enti pubblici.
Nello specifico, l'articolo 7 dello "Statuto delle Imprese" (legge 11 novembre 2011, n.180) ha previsto l'obbligo per le sole pubbliche amministrazioni statali di redigere l'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati con ciascun atto che regoli il rapporto con i cittadini in relazione all'accesso ai servizi pubblici o alla concessione di benefici. Tale elenco deve essere allegato al provvedimento e reso pubblico sul sito web dell'amministrazione statale.
Pertanto tale disposizione non è valida per le amministrazioni provinciali.
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